normativa - NORME PER USCITE DIDATTICHE
La nota ministeriale vigente (Nota n.645 dell’11/04/2002) che richiama Le CC.MM. n.291/92 e n.623/96, pone una particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare a uscite didattiche e gite scolastiche si legge infatti che gite ed uscite scolastiche: “...rappresentano un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”. Al punto 5 la Nota Ministeriale così precisa: “a) l’IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all’ADV la presenza di allievi in situazione di handicap. b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”. Al punto 9 precisa che: “i viaggi d’istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto”. Il termine “mezzo idoneo di trasporto” significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotelle, pertanto l’agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle FFSS stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap. Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l’alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l’accompagna.
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